Regole generali per gli esposti
nello spedale di Morbegno – 1853

Il documento

Regole generali per gli esposti nello spedale [1] di Morbegno, Sondrio, Presso Giuseppe Bossi Tipografo provinciale, 1853.

Tutti gli esposti allo spedale suddetto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, vengono consegnati alle nutrici che si fanno iscrivere colle seguenti condizioni:

  1. La nutrice che domanda figli dello spedale, deve presentarsi in persona per essere visitata dal medico o chirurgo addetti allo spedale suddetto; quali dichiareranno la di loro idoneità o no all’allattamento. Deve essere munita della fede del proprio parroco indicante il nome e cognome della nutrice stessa prima del matrimonio, il nome e cognome del di lei marito, il luogo della loro abitazione, il giorno della nascita del di lei figlio, e quello della morte di esso, non che la buona condotta civile e morale della famiglia cui appartiene la nutrice. Nel solo caso di recente puerperio è permesso alla nutrice, petente, la delegazione in altra balia per levare l’esposto, presentando i voluti documenti.
  2. Non sarà dato ad allattare alcun figlio, se prima non è stato visitato dal chirurgo dello stabilimento per assicurarsi in quanto è possibile dello stato di salute dell’esposto stesso; ma se non ostante queste cautele una balia venisse a contrarre qualche malattia per cagion del figlio che allatta, la balia deve riconsegnarlo al P. L. [2] il quale, verificato il caso si obbliga farla curare gratis, e colla maggior assistenza.
  3. Il bagliatico mensile che si corrisponde alla nutrice, oltre alla solita quantità di biancheria e vestiario per gli esposti viene dettagliata nella tabella qui avanti. Il pagamento del bagliatico si fa alla fine di ogni trimestre, cioè gli ultimi 15 giorni di marzo, giugno, settembre e dicembre; e la distribuzione della biancheria e vestiario, si fa all’atto della consegna dell’esposto per la prima, e negli ultimi 15 giorni di maggio ed ottobre pel secondo.
  4. In ciascuna delle epoche di pagamento dovrà esibirsi il seguente libretto per l’opportuna ricevuta degli effetti o danaro, ma non sarà fatta alcuna prestazione dal L. P. se dal parroco rispettivo non sarà attestata di volta in volta la sopravivenza dell’esposto, e quant’altro vi ha rapporto, come dall’annessa modula, che deve poi essere controfirmata dal primo deputato comunale.
  5. Se venisse a morire l’esposto, quello presso cui è affidato deve presentarsi nel più breve termine possibile all’ufficio dell’economo e riportare il bollo unitamente a’ pannolini ecc. e libretto, facendo aggiungere in esso dal parroco la fede di morte, indicante il giorno preciso in cui è segnata onde possa il P. L. pagare il dovuto rateo di bagliatico ed alimento.
  6. Gli esposti verranno slattati all’età di 11 mesi e riconsegnati al L. P. col primo marzo di ogni anno.

Biancheria e vestiario che si dà agli esposti lattanti all’atto che si consegnano alle nutrici e nel mese di maggio e di ottobre:

In maggio:

In ottobre:

Osservazioni: viene raccomandato la cura degli effetti che si consegnano, e si fa obbligo alle nutrici di riconsegnarli, quando siano ridotti inservibili all’esposto.


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note

[1] Ospedale.
[2] Luogo Pio.
[3] Coprifasce.
[4] Copertine.
[5] Cuffiette.
[6] Piccolo materasso imbottito di paglia o foglie di granoturco.